Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 27/06/1991 (Rv. 472852 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Art. 31 della legge n. 590 del 1965 - Coltivatore diretto - Requisiti.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere
L'art. 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale (anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione) precisa che sono considerati coltivatori diretti coloro che si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, non si riferisce a due requisiti che si debbono cumulare fra loro, ma contiene due previsioni distinte.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)