Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 21/02/2002 (Rv. 552392 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio - Soggetti legittimati - Soggetti dediti all'attività di coltivazione del fondo ma non all'allevamento del bestiame - Inclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In tema di esercizio del diritto di prelazione e del riscatto a favore del proprietario confinante non è rilevante che la coltivazione diretta del fondo confinante non sia accompagnata dall'allevamento del bestiame, poiché la legge vigente mira all'accorpamento di fondi finitimi e ha inteso attribuire preminente rilievo alla coltivazione diretta del fondo confinante.
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)