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Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 21/02/2002 (Rv. 552392 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio - Soggetti legittimati - Soggetti dediti all'attività di coltivazione del fondo ma non all'allevamento del bestiame - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552392-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di esercizio del diritto di prelazione e del riscatto a favore del proprietario confinante non è rilevante che la coltivazione diretta del fondo confinante non sia accompagnata dall'allevamento del bestiame, poiché la legge vigente mira all'accorpamento di fondi finitimi e ha inteso attribuire preminente rilievo alla coltivazione diretta del fondo confinante.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)