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Sez. 3, Sentenza n. 2124 del 23/10/1970 (Rv. 348250 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - PROPORZIONI DI RICONVENZIONALE - ORDINANZA DEL CONCILIATORE DI RIMESSIONE AL PRETORE DELLA INTERA CAUSA - NATURA DI SENTENZA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PER MATERIA - PRONUNCIA DEL PRETORE DI INCOMPETENZA - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348250-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - PROPORZIONI DI RICONVENZIONALE - ORDINANZA DEL CONCILIATORE DI RIMESSIONE AL PRETORE DELLA INTERA CAUSA - NATURA DI SENTENZA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PER MATERIA - PRONUNCIA DEL PRETORE DI INCOMPETENZA - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA.*

L'ordinanza con la quale il conciliatore, a seguito di domanda riconvenzionale proposta in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rimette la causa al pretore, ha natura sostanziale di sentenza per il suo contenuto decisorio nella Competenza. Qualora il pretore, a sua volta, ritenga di essere incompetente rispetto al procedimento di opposizione, si configura la ipotesi del conflitto virtuale di Competenza per materia previsto dall'art 45 del cod proc civ. (Conf 3033'69, mass n 342938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)