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Sez. 3, Sentenza n. 5391 del 16/06/1997 (Rv. 505227 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Provvedimento declinatorio della competenza per valore - Ritenuta incompetenza funzionale del giudice "ad quem" - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505227-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Se il pretore, a cui il giudice di pace ha rimesso, per ragioni di valore e sull'accordo delle parti, una causa, ritiene invece il primo giudice funzionalmente competente - nella specie il giudice di pace, adito, nell'ambito della sua competenza per valore, per risarcimento danni derivati dalla circolazione di un veicolo, ritenendo il pretore competente per valore sulla "riconvenzionale" del convenuto per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., gli aveva rimesso tutta la causa (artt. 34 e 36 cod. proc. civ.) - si configura un'ipotesi di conflitto virtuale negativo di competenza per materia, per cui è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)