Sez. 1, Sentenza n. 11868 del 26/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203239 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose | Effettivo danno prodotto dall'immissione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose
Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. non si richiede un effettivo nocumento alle persone in dipendenza del getto, essendo sufficiente l'attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi, cioè a offendere, imbrattare, molestare le persone. (Fattispecie relativa a diffusione di polveri da uno stabilimento industriale nelle aree circostanti, diffusione, peraltro, priva di effetti nocivi sulla salute, ma foriera di disagio serio alla popolazione, data la sua idoneità ad imbrattare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)