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Sez. 3, Sentenza n. 16286 del 18/12/2008 Ud. (dep. 17/04/2009) Rv. 243454 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Diffusione di polveri nell'atmosfera - Riconducibilità del fatto alla prima parte dell'art. 674 cod. pen. - Legittimità - Equiparabilità delle polveri al fumo - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243454-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in quanto mentre il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)