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Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 02/06/1983 (Rv. 428677 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - MORTE DEL SOCIO - CONTINUAZIONE CON GLI EREDI DEL RAPPORTO SOCIALE - PREVISIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO SUBORDINANTE TALE CONTINUAZIONE AL DISCREZIONALE E INSINDACABILE GIUDIZIO DEGLI ORGANI SOCIALI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428677-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - MORTE DEL SOCIO - CONTINUAZIONE CON GLI EREDI DEL RAPPORTO SOCIALE - PREVISIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO SUBORDINANTE TALE CONTINUAZIONE AL DISCREZIONALE E INSINDACABILE GIUDIZIO DEGLI ORGANI SOCIALI - LEGITTIMITÀ.*

L'art. 2528 cod. civ. pone come regola ordinaria, nelle società cooperative, l'intrasmissibilità mortis causa della posizione di socio e lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al socio defunto, essendone consentita la continuazione con gli eredi solo se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, il quale, pertanto, costituendo la fonte esclusiva della possibilità per l'erede di succedere nel rapporto sociale, può legittimamente prevedere che quella continuazione sia rimessa al discrezionale ed insindacabile giudizio degli organi sociali, ancorché l'erede possieda i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione alla società.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2528

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)