Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 27/06/1967 (Rv. 328399 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE DELLE PROVE ESPERITE IN PRIMO GRADO - PROVA TESTIMONIALE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTI GIA ESCUSSI - LEGITTIMITA - AUDIZIONE DI TESTI NON ESCUSSI IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE DELLE PROVE ESPERITE IN PRIMO GRADO - PROVA TESTIMONIALE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTI GIA ESCUSSI - LEGITTIMITA - AUDIZIONE DI TESTI NON ESCUSSI IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Se al giudice di appello e consentito di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni gia esaminati in primo grado, per chiarire la loro deposizione, non gli e invece consentito di disporre l'audizione del testimoni non escussi in primo grado, in quando nel nostro sistema processuale vige il principio dell'unicita e non frazionalita della prova, mentre tale principio verrebbe meno se in appello fosse consentita la riapertura della prova con l'audizione di altri testimoni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)