Sez. 1, Sentenza n. 346 del 14/01/2000 (Rv. 532825 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE | Escussione in appello di testimoni depennati dal primo giudice - Ammissibilità - Facoltà del giudice d'appello di ordinare d'ufficio la deposizione dei testimoni di riferimento - Sussistenza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE
Il principio di unità ed infrazionabilità della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non impedisce al giudice d'avvalersi della facoltà di ordinare d'ufficio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)