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Sez. 1, Sentenza n. 346 del 14/01/2000 (Rv. 532825 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE | Escussione in appello di testimoni depennati dal primo giudice - Ammissibilità - Facoltà del giudice d'appello di ordinare d'ufficio la deposizione dei testimoni di riferimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532825-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE

Il principio di unità ed infrazionabilità della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non impedisce al giudice d'avvalersi della facoltà di ordinare d'ufficio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)