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Sez. 3, Sentenza n. 993 del 10/04/1970 (Rv. 346487 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PATTUIZIONE DI UN PARTICOLARE COMPENSO SULL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DELL'AFFARE - LEGITTIMITA - NATURA DEL RELATIVO OBBLIGO - SOGGEZIONE ALLA PRESCRIZIONE BREVE.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346487-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PATTUIZIONE DI UN PARTICOLARE COMPENSO SULL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DELL'AFFARE - LEGITTIMITA - NATURA DEL RELATIVO OBBLIGO - SOGGEZIONE ALLA PRESCRIZIONE BREVE.*

La pattuizione, in favore del mediatore, di un particolare compenso sull'eventuale sovrapprezzo ricavabile nell'affare mediato non e, in linea generale, inconciliabile con l'imparzialita da cui deve essere caratterizzato il rapporto di mediazione, perche con tal patto non e necessariamente l'interesse dell'una o dell'altra parte che viene impegnato, ma quello proprio del mediatore, il cui diritto alla provvigione sorge solo se l'affare mediato venga concluso, rimanendo i futuri eventuali contraenti liberi nelle trattative, e liberi, a fortiori, di venire o meno a conclusione. Il detto maggior compenso non puo essere considerato come obbligazione autonoma del committente, ma come il corrispettivo integrale stabilito dalle parti per l'intervento del mediatore da corrispondersi ai sensi dell'art 1755 cod civ nel caso che, per effetto di tale intervento, il contratto di vendita sia concluso e, percio, soggetto, come tale, al breve termine prescrizionale stabilito dall'art 2950 cod civ. (V 1907-61 1978-57 2514-52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)