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Sez. 4, Sentenza n. 24382 del 28/04/2006 Ud. (dep. 14/07/2006) Rv. 234490 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Reato di guida in stato di ebbrezza - Prelievo ematico per esigenze di diagnosi e cura - Utilizzabilità probatoria - Come documento - Necessità di deposito a fini difensivi ex art. 366 cod. proc. pen. - Esclusione - Necessità di conferma testimoniale - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234490-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, il certificato medico relativo agli esami del prelievo ematico, effettuati secondo i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il ricovero in una struttura ospedaliera, è utilizzabile a fini probatori come documento, e quindi non necessita di alcun deposito a beneficio della difesa ex art. 366 cod. proc. pen. durante le indagini preliminari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)