diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9327 del 03/09/1991 (Rv. 473715 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Per incremento della normale e ordinaria attività aziendale - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473715-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lett. c) della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato è consentita anche nel caso di un incremento della normale e ordinaria attività aziendale, sempreché tale incremento sia correlato ad eventi aventi i requisiti di straordinarietà od occasionalità, che non possono essere pertanto ravvisati nell'ipotesi di una programmata espansione dell'impresa sul mercato, in quanto frutto di una società connaturale alla vita dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)