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Sez. L, Sentenza n. 3005 del 15/02/2005 (Rv. 579922 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Incremento della attività aziendale - Assunzione a termine - Legittimità - Requisiti - Incremento dovuto ad eventi eccezionali e non programmabili - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579922-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lett. c), della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita anche nel caso di un incremento della normale ed ordinaria attività aziendale, semprechè tale incremento sia correlato ad eventi eccezionali, e di per sè non ripetibili negli stessi tempi e con le stesse modalità, i quali sconvolgano la pur adeguata programmazione dell'imprenditore.Sicchè non è consentita l'assunzione a termine allorché alla stessa sia fatto ricorso subito dopo e in ragione di una programmata espansione dell'attività dell'impresa sul mercato, che di per sé, in quanto frutto di una scelta connaturata alla vita dell'impresa, non possiede i requisiti della straordinarietà ed occasionalità, in presenza dei quali il contratto a termine diviene eccezionalmente legittimo.(Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato se la scelta imprenditoriale del datore di lavoro, di assumere l'incarico di riscossione dei tributi per tutta la provincia di Cagliari, comprensivo del recupero dei crediti residui della precedente gestione, non avesse reso prevedibile l'incremento di lavoro degli addetti alla riscossione, e di conseguenza illegittimo l'utilizzo, per sopperire a tale prevedibile esigenza, di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)