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Sez. 1 - , Sentenza n. 20239 del 07/10/2016 (Rv. 641844 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione d'azienda - Diritto del lavoratore al premio equo ex art. 64, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Assimilazione alla proprietà intellettuale - Esclusione - Conseguenze - Invenzione di gruppo - Azione di mero accertamento di uno dei dipendenti - Liticonsorzio necessario con gli altri partecipi - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641844-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

In tema di invenzione d'azienda, il diritto del lavoratore al premio previsto dall'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, non può essere assimilato alla proprietà intellettuale che spetta, a titolo originario, al datore di lavoro. Ne consegue che, in caso d'invenzione di gruppo, l'azione di mero accertamento del diritto all'equo compenso, proposta da uno dei dipendenti, non è inscindibilmente connessa a quella spettante agli altri partecipi, rispetto ai quali, pertanto, non si configura un litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1929 num. 1127 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)