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Sez. L, Sentenza n. 8368 del 09/04/2014 (Rv. 630069 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVI - PARZIALI O TOTALI | Invenzione del dipendente - Quantificazione del premio dovuto al lavoratore - Criterio di legge - Critiche alla c.t.u., motivatamente recepita dal giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630069-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVI - PARZIALI O TOTALI

In tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato una invenzione industriale, ai fini della quantificazione del premio dovuto, il criterio di legge previsto sia dall'art. 23 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, sia dall'art. 64 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, è sostanzialmente quello dell'importanza della invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha percepito dall'organizzazione del datore di lavoro, sicché eventuali critiche concernenti la concreta quantificazione del valore dell'invenzione, in relazione alle concrete potenzialità di sfruttamento, operata dal consulente tecnico d'ufficio e motivatamente recepita dal giudice di merito, concretano una censura di fatto non sindacabile in sede di legittimità, laddove volte a contrapporre al prudente accertamento del giudice una personale e diversa valutazione delle circostanze.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)