Sez. 1, Sentenza n. 3331 del 21/05/1981 (Rv. 413903 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, avendo natura giurisdizionale, contenuto decisorio e carattere definitivo, e impugnabile con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 cost. Incidendo siffatto provvedimento, oltre che sui diritti soggettivi dell'imprenditore, sulla posizione giuridica di tutti i creditori, compresi quelli aventi diritto di prelazione, legittimati alla impugnazione sono tanto i chirografari che siano stati contrari alla apertura del procedimento, quanto i creditori privilegiati, senza che rilevi che questi ultimi, in forza dell'art 189, terzo comma, della legge fallimentare, non possano votare sulla proposta del debitore di ammissione alla amministrazione controllata, stante l'effetto di questa di postergarne le azioni esecutive. (Conf 158/79, mass n 396226; (Conf 4650/76, mass n 383396; (Conf 1428/74, mass n 369511).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)