Sez. 5, Sentenza n. 8119 del 06/03/1978 Ud. (dep. 22/06/1978) Rv. 139431 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CONTRASSEGNO DI TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATO MEDIANTE CONTO CORRENTE POSTALE - E ATTESTATO SUL CONTENUTO DI ATTI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CONTRASSEGNO DI TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATO MEDIANTE CONTO CORRENTE POSTALE - E ATTESTATO SUL CONTENUTO DI ATTI.*
Il cosiddetto bollo di circolazione, cioe il disco-contrassegno da esporsi sulla parte anteriore del veicolo, non e ne un atto pubblico, ne un certificato amministrativo, bensi un attestato sul contenuto di Atti, la cui falsificazione e prevista dall'ultimo comma dell'art 478 cod pen. il tagliando che funge da bollo, sia quando la tassa di circolazione venga pagata presso gli uffici esattoriali dell'ACI, sia quando venga pagata mediante conto corrente presso gli uffici postali, a differenza del tagliando-ricevuta da custodirsi nella carta di circolazione, che costituisce un atto pubblico, non e infatti che l'attestazione dell'atto di versamento della tassa, di cui contiene sinteticamente gli elementi essenziali (categoria del veicolo, targa, scadenza, importo pagato). (Conf mass n 137045; (Conf mass n 115042).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)