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Sez. 1, Sentenza n. 2188 del 14/11/2006 Ud. (dep. 23/01/2007) Rv. 235517 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 286/98 - Presentazione di domanda di regolarizzazione ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 195 del 2002 - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235517-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La presentazione, da parte del cittadino extracomunitario, della domanda di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 195 del 2002, entro il termine dell'11 novembre 2002, determina il divieto di adozione di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale fino a quando la relativa procedura di emersione non si sia conclusa. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di espulsione emesso dal Questore in detto periodo e insussistente il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso del P.M. fondato sul presupposto che la domanda di regolarizzazione non poteva essere accolta in quanto lo straniero aveva fornito false generalità al momento del suo ingresso in Italia, mentre invece l'art. 1, comma ottavo lett. c) del D.L. 195/2002 esclude la regolarizzazione solo per coloro che hanno commesso reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)