Sez. U, Sentenza n. 257 del 10/01/2003 (Rv. 559611 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisioni - Sottoscrizione del presidente e del segretario - Sufficienza "ex" art. 51 R.D. n. 37 del 1934 - Sottoscrizione anche del relatore - Necessità - Esclusione - Art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Posto che la disciplina della sottoscrizione delle decisioni rese dal Consiglio nazionale forense è dettata dall'art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le decisioni del Consiglio nazionale forense devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, come previsto dalla citata disposizione della legge professionale, che ha natura di "lex specialis", non anche dal relatore, come invece richiede l'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. Nè questa diversità di disciplina, relativamente alla sottoscrizione delle decisioni, rispetto al giudizio innanzi al giudice ordinario si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che la sottoscrizione del presidente e del segretario è in grado di assicurare la conformità del contenuto della decisione e della relativa motivazione alla deliberazione collegiale ed alle ragioni che la determinarono.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)