Sez. U, Sentenza n. 11750 del 24/06/2004 (Rv. 573885 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisioni - Sottoscrizione del presidente e del segretario - Sufficienza ai sensi dell'ordinamento della professione di avvocato - Sottoscrizione anche del relatore - Necessità - Esclusione - Art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall'art. 44 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 sull'ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio nazionale forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore, senza che ciò determini alcun contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 44, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)