Sez. 1, Ordinanza n. 2276 del 07/11/1977 Cc. (dep. 28/12/1977) Rv. 137519 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - SEMPLICE BUONA CONDOTTA - INSUFFICIENZA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - SEMPLICE BUONA CONDOTTA - INSUFFICIENZA.*
Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, il concetto di 'partecipazione all'opera di rieducazioné non va confuso con la cosiddetta buona o regolare condotta, giacche questa attiene soltanto al comportamento esteriore del soggetto, che si manifesta con la mera adesione alla disciplina carceraria e con l'osservanza delle norme regolamentari e non costituisce un indice univoco della collaborazione psichica del soggetto stesso all'attivita svolta dagli operatori penitenziari. La condotta, pertanto, e solo uno degli elementi da valutare per stabilire se il condannato o l'internato abbia partecipato pienamente, anche con concrete manifestazioni comportamentali, all'opera di rieducazione.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)