Sez. 1, Ordinanza n. 895 del 14/04/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139170 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - RIDUZIONE DI PENA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NOZIONE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - RIDUZIONE DI PENA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NOZIONE.*
Ai fini della prova della "partecipazione all'opera di rieducazione", richiesta dalla legge per la concessione del beneficio della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata, non e sufficiente un comportamento meramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto, occorrendo una condotta positiva tale da fornire la certezza della irreversibilita dei risultati rieducativi raggiunti. (Conf mass nn 137412, 136508, anno 1977; nel senso che la partecipazione all'opera di trattamento non va confusa con la cosiddetta "buona o regolare condotta", che costituisce solo uno degli elementi di valutazione, V mass nn 137519, 136144, anno 1977).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)