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Sez. 3, Sentenza n. 2761 del 07/03/1992 (Rv. 476107 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di) | Nullità della "vocatio in ius" per inosservanza del termine minimo - Mancanza della costituzione del convenuto e della fissazione ulteriore udienza - Nullità della sentenza - Effetti - Rinnovazione dell'atto nullo e decisione della causa nel merito - Necessità - Condizione - Mancanza - Inammissibilità dell'appello.
Stato
decisa il 1992-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476107-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di)

Nelle controversie soggette al rito del lavoro la nullità della "vocatio in ius" per inosservanza del termine minimo che, ai sensi dell'art. 415 cod. proc. civ., deve intercorrere tra la data di notifica al convenuto del ricorso e quella dell'udienza di discussione, determina (in mancanza della costituzione del convenuto e della rituale fissazione di altra udienza) la nullità della sentenza che, non ricorrendo alcuno dei casi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente previsti dagli artt. 353 - 354 cod. proc. civ., comporta solo la rinnovazione, nel giudizio di appello, dell'atto nullo e la decisione della causa nel merito, sempre che le questioni di merito siano state ritualmente dedotte dall'appellante, con la conseguenza, in mancanza, dell'inammissibilità dell'appello stante la carenza di interesse dell'appellante e la non rispondenza del gravame al modello legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)