Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 29/10/1997 (Rv. 509391 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Nullità del giudizio di primo grado fuori dei casi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Deduzione con l'atto d'appello della sola nullità e non anche delle questioni di merito - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il giudice d'appello, rilevata una nullità del giudizio di primo grado fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., in difetto di rituale deduzione delle richieste e delle argomentazioni di merito, deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione sia per difetto di interesse della parte sia per la innegabile non corrispondenza della fattispecie al modello legale di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)