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Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 16/10/1981 (Rv. 416137 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - TRASMISSIONE NON AL CHIAMATO ALL'EREDITÀ MA ALL'EREDE - SUCCESSIONE DI MINORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PREVIA ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITÀ - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416137-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - TRASMISSIONE NON AL CHIAMATO ALL'EREDITÀ MA ALL'EREDE - SUCCESSIONE DI MINORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PREVIA ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITÀ - INIDONEITÀ.*

Poiché, nel caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la legittimazione a stare in giudizio si trasmette - in base alla regola generale dell'art. 110 cod. proc. civ. ed eccettuate le ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ. - non al chiamato alla eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, non si realizza il contraddittorio secondo la previsione dell'art. 110 citato quando, essendo minori i successibili della parte deceduta, il processo è proseguito dal loro rappresentante legale previa accettazione della eredità non in conformità del dettato dell'art. 471 cod. civ., ma nella Forma dell'accettazione tacita, che non è giuridicamente configurabile in ipotesi di eredità devoluta a minori. (V. 4145/79, mass. N. 400654; (V. 4020/69, mass. N. 344512; (V. 1144/69, mass. N. 339702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 471, Cod. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)