Sez. 2, Sentenza n. 763 del 28/01/1988 (Rv. 457176 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NUOVE ECCEZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NUOVE ECCEZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
L'annullamento del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio comporta la rimessione della causa, ai sensi dello art. 354 cod. proc. civ., al giudice davanti al quale il giudizio con contraddittorio non integro abbia avuto luogo, per la rituale rinnovazione del giudizio di appello, con la conseguenza che, diversamente dal giudizio di rinvio, nel quale non si possano proporre nuove eccezioni né prendere nuove conclusioni, le parti, conservando intatti i poteri loro riconosciuti dall'art. 345 cod. proc. civ., possono formulare, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, nuove eccezioni, cioè eccezioni diverse da quelle proposte in primo grado e non accolte, e così, con riguardo a giudizio di divisione di comunione ereditaria, chiedere l'attribuzione dell'intero immobile indivisibile ai sensi dell'art. 720 cod. civ., configurando tale richiesta una mera eccezione e non una domanda, trattandosi di una modalità di realizzazione della divisione ereditaria volta a por fine alla comunione ereditaria. (V 4391/85, mass n 441857; (V 684/84, mass n 432940; (V 5427/81, mass n 416137; (V 4938/81, mass n 415708; (V 2364/81, mass n 413125; (V 2330/81, mass n 413069; (V 2188/81, mass n 412923; (V 4251/80, mass n 408118; (V 1372/76, mass n 380077; (V 1407/73, mass n 364100).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)