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Sez. 3, Sentenza n. 1372 del 31/01/2012 (Rv. 621324 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ. - Onere probatorio a carico del locatore - Sussistenza - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Carenza di specifiche proposte di locazione relative all'immobile - Giustificabilità alla luce dell'occupazione del bene - Conseguenze in sede di valutazione probatoria.
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621324-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno, di cui all'art. 1591 cod. civ., deve essere provato in concreto dal locatore secondo le regole ordinarie, e, quindi, anche mediante presunzioni, tenendo presente che la carenza di specifiche proposte di locazione relative all'immobile è obiettivamente giustificabile proprio alla luce della persistente occupazione del bene da parte del conduttore successivamente alla scadenza del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 115, Cod. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)