Sez. 3, Sentenza n. 16143 del 08/07/2010 (Rv. 614028 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Immobile concesso in locazione dalla P.A. - Maggior danno da ritardata restituzione, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - Prova dell'esistenza di concrete proposte provenienti da aspiranti locatari - Inesigibilità - Fondamento.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Nel caso di immobile concesso in locazione dalla P.A., é inesigibile la dimostrazione da parte di questa dell'esistenza di concrete proposte provenienti da aspiranti locatari ai fini dell'accertamento del maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile locato di cui all'art. 1591 cod. civ., posto che l'esperimento della procedura pubblica per la locazione presuppone la libertà dell'immobile, mentre è sufficiente e necessaria, a tale scopo, la prova altrimenti data dell'ammontare del canone concretamente conseguibile sul mercato per immobili aventi le stesse caratteristiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)