Sez. 3, Sentenza n. 11334 del 13/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 203266 - 01
Sanità pubblica - In genere | Inquinamento atmosferico - Impianti di selezione e lavaggio di materiale di cava - Suscettibili di emanare polveri e fumi - Assoggettabilità alla disciplina D.P.R. n. 203 del 1992 - Sussistenza.
Sanità pubblica - In genere
In materia di inquinamento atmosferico, sono sottoposti alla disciplina del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 "tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera" (art. 1), sicché anche strutture temporanee quali impianti di selezione e lavaggio di materia di cava suscettibile di emanare polveri e fumi - e non solo i tradizionali impianti fissi industriali - sono soggette alla necessaria autorizzazione preventiva.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 1, DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)