Sez. 3, Sentenza n. 34378 del 27/06/2001 Ud. (dep. 21/09/2001) Rv. 220195 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Emissione di fumi nell'atmosfera - Disciplina di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 - Autorizzazione regionale - Imprese artigiane - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'esercizio di un impianto di autocarrozzeria suscettibile di dare luogo all'emissione di fumi in atmosfera senza avere richiesto la prescritta autorizzazione regionale integra il reato di cui all'art. 24 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che sono sottoposti alla disciplina del citato D.P.R. tutti gli impianti che possono dare luogo ad emissioni nell'atmosfera, ivi compresi, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, gli impianti di imprese artigiane e di servizi.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 1, DPCM 21/07/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)