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Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024 (Rv. 670772-01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Ripartizione degli oneri probatori - Natura dell’azione esperita - Rilevanza - Esclusione - Azione di accertamento negativo del credito - Conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria - A carico del creditore - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670772-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione).

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)