Sez. L, Sentenza n. 22862 del 10/11/2010 (Rv. 614753 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione di accertamento negativo - Ripartizione dell'onere probatorio - Individuazione - Criterio - Titolarità del diritto sostanziale - Ruolo processuale di attore o convenuto - Irrilevanza - Giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo - Onere della prova dei fatti costitutivi - A carico dell'INPS.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)