diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2372 del 25/02/1993 (Rv. 481119 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Cassazione con rinvio - Domande conseguenti | Prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello annullata - Azione di restituzione o riduzione in pristino della parte vittoriosa in Cassazione - Indebito - Configurabilità - Esclusione - Restituzione di somme - Interessi legali - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481119-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Cassazione con rinvio - Domande conseguenti

L'azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello annullata, non è riconducibile allo schema della "condictio indebiti", ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell'"accipiens" tenuto comunque a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata. Pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)