Sez. 3, Sentenza n. 2784 del 26/10/1973 (Rv. 366332 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELAZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - CONDIZIONI - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELAZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - CONDIZIONI - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
L'art 8 della legge n 590 del 1965, nel regolare il diritto di prelazione spettante all'affittuario coltivatore diretto, pone come requisito limitativo quello della coltivazione, da parte di lui, del fondo oggetto di prelazione, da almeno quattro anni e si riferisce a quel tipo di attivita agraria che vale a qualificare coltivatore diretto l'affittuario, la quale - secondo la nozione dominante nella legislazione vincolistica - consiste in un concreto apporto della forza lavorativa necessaria per la normale coltivazione del fondo.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)