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Sez. 3, Sentenza n. 3473 del 19/05/1983 (Rv. 428356 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCITABILITÀ - REQUISITI - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - MERO ALLEVATORE DI BESTIAME - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428356-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCITABILITÀ - REQUISITI - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - MERO ALLEVATORE DI BESTIAME - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La categoria dei coltivatori diretti - quali destinatari dei provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice e, in particolare, legittimati all'Esercizio del diritto di prelazione e di riscatto - è individuata attraverso una definizione che non trova riscontro in una definizione generale ed uniforme della disciplina normativa della comunità europea, né coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo di cui all'art. 2083 cod. civ., con la conseguenza che - malgrado l'art. 2135 cod. civ. enumeri ed allinei la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame quali attività ex se agricole - l'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 trova applicazione soltanto in relazione alla prima delle suddette attività, in relazione anche alla finalità di favorire la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso. Non sussistono pertanto i presupposti voluti dalla legge per l'Esercizio del suddetto diritto potestativo qualora manchi in capo al conduttore la qualità di coltivatore diretto dedito alla lavorazione manuale della terra, ancorché lo stesso si dedichi all'allevamento ed al governo del bestiame, sia esso o meno di bassa Corte. (V 6563/80, mass n 410349; (V 2784/73, mass n 366332).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)