Sez. U, Ordinanza n. 23079 del 12/07/2026 (Rv. 679332-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Natura - Azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. - Autonomia - Differenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
L'azione diretta alla costituzione della rendita vitalizia reversibile, disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 5, della l. n. 1338 del 1962, e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., pur fondandosi sul comune presupposto dell'omissione contributiva del datore di lavoro, restano tra loro autonome, in quanto la prima è volta a reintegrare la provvista contributiva, ossia a conservare l'integrità del patrimonio previdenziale maturato e maturabile, indipendentemente dall'accertamento di un danno attuale o potenziale, mentre la seconda è finalizzata al ristoro del pregiudizio derivante dalla mancata integrità della provvista contributiva per omesso versamento dei contributi e integra una fattispecie a formazione progressiva, che richiede tanto l'inadempimento contributivo quanto la perdita totale o parziale della pensione.
Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)