Sez. U, Sentenza n. 2708 del 23/08/1972 (Rv. 360363 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - DEL RICORSO INCIDENTALE ADESIVO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITA - FORME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - DEL RICORSO INCIDENTALE ADESIVO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITA - FORME.*
Le Disposizioni dell'art 371 cod proc civ vanno applicate anche al ricorso incidentale adesivo; onde questo deve contenere, a pena di inammissibilita, l'esposizione sommaria dei fatti, prescritta dall'art 366 n 3 cod proc civ. il precetto di tale norma, pero, deve ritenersi osservato allorche i fatti di causa, anziche essere esposti in modo autonomo quale premessa ai motivi, risultino dal contenuto del ricorso, la cui lettura basti a fornire gli elementi indispensabili per la cognizione delle circostanze che hanno dato luogo alla controversia e rendono sufficientemente intellegibili i presupposti delle ragioni di doglianza addotte dal ricorrente senza necessita di attingere a fonti diverse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)