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Sez. 3, Sentenza n. 357 del 29/01/1975 (Rv. 373596 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OBBLIGATORIETA - PREMESSA AUTONOMA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DAL CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1975-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373596-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OBBLIGATORIETA - PREMESSA AUTONOMA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DAL CONTENUTO.*

Le Disposizioni di cui all'art 371 cod proc civ si applicano anche al ricorso incidentale, per la sua autonomia strutturale. Di conseguenza, il ricorso incidentale deve contenere, a pena d'inammissibilita, l'esposizione sommaria dei fatti prescritta dall'art 366 n 3 cod proc civ; precetto che, peraltro, risulta osservato quando i fatti di causa, anziche essere esposti in modo autonomo, quale premessa ai motivi, siano deducibili dal contenuto del ricorso. (Conf 2708/72, mass n 360363).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)