Sez. 3, Sentenza n. 11914 del 28/09/2016 Ud. (dep. 13/03/2017) Rv. 270748 - 01
SPORT - IN GENERE | Art. 6, comma sesto, l. n. 401 del 12 dicembre 1989 - Violazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive - Notevole distanza temporale rispetto all'orario della manifestazione - Sussistenza del reato - Esclusione.
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In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni è correlato funzionalmente alla manifestazione agonistica ed all'esigenza di prevenire condotte violente ad essa connesse, per cui, nel determinare il contenuto impositivo del provvedimento interdittivo del questore, occorre tenere conto della dimensione temporale del divieto; ne consegue che il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, della legge n. 401 del 1989 non è integrato in caso di notevole distanza di tempo fra la presenza nei luoghi vietati e l'orario di svolgimento della gara. (Fattispecie in cui la presenza degli imputati nei pressi di uno stadio calcistico era stata rilevata circa sei ore prima dell'inizio della partita).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)