Sez. 3, Sentenza n. 11566 del 04/03/2014 Ud. (dep. 11/03/2014) Rv. 261504 - 01
SPORT | Art. 6, comma sesto, l. n. 401 del 12 dicembre 1989 - Violazione del divieto di accesso agli stadi - Natura - Reato di pericolo - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SPORT
La fattispecie di cui all'art. 6, comma sesto, della legge n. 401 del 1989 è reato di pericolo, integrato per il solo fatto, consapevole e volontario, della violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni sportive, non richiedendosi in alcun modo che la condotta sia finalizzata a consentire all'agente di partecipare attivamente ad episodi di violenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'attività di "bagarinaggio" compiuta da un soggetto al quale era stato interdetto l'accesso anche in aree limitrofe allo stadio).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)