Sez. 5, Sentenza n. 12003 del 25/09/1995 Ud. (dep. 11/12/1995) Rv. 203385 - 01
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Verifica delle condizioni di ammissibilità - Obbligo del giudice - Sussistenza - Esame d'ufficio degli atti e documenti acquisiti - Necessità - Fattispecie: verifica di ammissibilità della S.C..
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere
Il giudice dell'impugnazione deve verificare l'esistenza delle relative condizioni di ammissibilità, facendo luogo anche di propria iniziativa, a tutte le indagini (e alle inerenti valutazioni) occorrenti ai fini dell'accertamento richiesto, con il potere di esaminare gli atti e i documenti acquisiti al processo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha esaminato gli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio recanti la firma della ricorrente, al fine di stabilire se fosse da attribuire a costei la firma illeggibile apposta in calce al ricorso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 187 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)