Sez. 1 - , Ordinanza n. 7555 del 27/03/2018 (Rv. 648254 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione dell'istanza di fallimento al liquidatore - Presso il domicilio eletto per la carica - Validità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di notificazione alle persone giuridiche, qualora la residenza e il domicilio della persona che rappresenta l'ente si trovino nello stesso comune, non opera il criterio preferenziale secondo l'ordine tassativo dei luoghi previsto dall'art. 139, commi 1 e 6, c.p.c., sicché, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., la notificazione dell'istanza di fallimento al liquidatore di s.r.l. può essere validamente effettuata anche presso il domicilio eletto per la carica all'interno del comune di residenza, essendo il liquidatore tenuto ex art. 2383, comma 4, c.c., quale organo della società in liquidazione, ad indicare il domicilio nel registro delle imprese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1, Cod. Civ. art. 2383 com. 4, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2475 com. 2, Cod. Civ. art. 2487 bis, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)