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Sez. 1, Sentenza n. 14338 del 06/06/2013 (Rv. 626662 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Società in liquidazione - Ricorso per dichiarazione di fallimento - Notificazione effettuata al liquidatore ex art. 145, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. - In luogo, risultante dalla visura camerale, diverso dalla residenza effettiva, non ignota, del predetto liquidatore - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626662-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

La notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento effettuata al liquidatore della società debitrice, ai sensi dell'art. 145, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. (aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263) presso l'indirizzo del medesimo riportato nella visura camerale della società (nella specie, conseguente alla trasmissione per via telematica da parte del notaio rogante del verbale di messa in liquidazione), è nulla, ove tale indirizzo non corrisponda a quello della sua residenza effettiva, avendo peraltro le risultanze anagrafiche valore presuntivo superabile da prova contraria ricavabile da qualsiasi fonte di convincimento; inoltre, l'eventuale coincidenza dell'indirizzo riportato nella visura con quello del domicilio da dichiararsi dal liquidatore all'atto della sua nomina non escluderebbe la nullità, risultando in tal caso violato l'ordine preferenziale inderogabile contenuto nell'art. 139 cod. proc. civ. - per l'ipotesi in cui non sia possibile la notificazione in mani proprie - per essere avvenuta la notificazione presso il domicilio del destinatario pur non essendone ignota la residenza anagrafica ubicata in un luogo diverso dal predetto domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)