Sez. 1, Sentenza n. 12428 del 20/11/1991 (Rv. 474691 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere | Casa familiare - Spettanza - Art. 6 sesto comma della L. n. 898 del 19 70 nel testo introdotto dall'art. 11 della L. n. 74 del 1987 - Interpretazione - Assegnazione della casa familiare a favore del soggetto non affidatario di figli minori o non convivente con figli maggiori (non autonomi) - Legittimità - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere
In tema di divorzio, l'art. 6 sesto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (il quale, dopo aver previsto che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età, stabilisce che in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole), va interpretato nel senso che il giudice del divorzio, nel provvedere sull'assegnazione della casa, non può limitarsi a considerare gli interessi della prole, ma deve valutare anche le ulteriori finalità della norma, volta a consentire un certo equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi ed al tempo stesso ad assicurare una soluzione sostanzialmente equa, in quanto correlata alle ragioni della decisione, nonché a favorire il coniuge più debole. Tuttavia, il giudice non può disporre l' assegnazione a favore del soggetto non titolare del diritto di proprietà o godimento, ove questi non abbia la qualità di assegnatario di figli minori o di convivente con i figli maggiori (non autonomi), atteso che la norma citata, di natura eccezionale, si fonda essenzialmente sulla necessità di conservare 1 "habitat" domestico (inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)