Sez. 1, Sentenza n. 1369 del 12/11/1986 Cc. (dep. 13/12/1986) Rv. 174602 - 01
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DI NORME ATTINENTI ALL'ESERCIZIO CONCRETO DEL DIRITTO DI DIFESA - NULLITÀ RELATIVA - CONSEGUENZE.*
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DI NORME ATTINENTI ALL'ESERCIZIO CONCRETO DEL DIRITTO DI DIFESA - NULLITÀ RELATIVA - CONSEGUENZE.*
La nullità dell'interrogatorio reso dall'imputato nell'istruttoria sommaria, in conseguenza di violazione di norme attinenti allo Esercizio concreto del diritto di difesa, è relativa e resa sanata se non dedotta nel termine di cinque giorni dalla notificazione del decreto di citazione. (nella specie, relativa a deduzione della nullità solo dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento, la suprema Corte, in Sede di risoluzione del conflitto ha annullato l'ordinanza del tribunale che disponeva la restituzione degli Atti al P.m. sull'assunto della nullità dell'interrogatorio e del decreto di citazione a giudizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)