Sez. 5, Sentenza n. 11460 del 12/05/2010 (Rv. 612951 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Nuovo avviso di accertamento in sostituzione di quello precedente - Pretesa tributaria nuova - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione del primo avviso di accertamento - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'emissione di un nuovo avviso di accertamento, con il quale il Comune modifichi il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce quello precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse ad una decisione relativa ad un atto - il primo avviso - sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente al nuovo avviso che lo ha sostituito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)