Sez. 5, Sentenza n. 16704 del 27/07/2007 (Rv. 599866 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Nuovo avviso di liquidazione in aumento sostitutivo di quello precedente - Pretesa tributaria "nuova" - Sussistenza - Primo avviso di accertamento - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'emissione di un nuovo avviso di liquidazione, con il quale il competente Ufficio del registro ha modificato in aumento il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella originaria, sostituisce quello precedente con caducazione d'ufficio di quest'ultimo; ne consegue la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse ad una decisione relativa ad un atto - il primo avviso - sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente al nuovo avviso che lo ha sostituito.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)