Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005 (Rv. 581690 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Mancata ammissione - Vizio della sentenza sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione della sentenza per vizio inerente alla motivazione - Condizioni.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia, con la conseguenza che, potendo la S.C. controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, la sentenza di merito va cassata per vizio inerente alla motivazione allorchè tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto, quale risulta dalla sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)