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Sez. U, Sentenza n. 5509 del 14/05/1993 (Rv. 482357 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della Magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Ricorso per cassazione avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Proposizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori - Necessità.
Stato
decisa il 1993-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482357-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della Magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni

Il sistema d'impugnazione avverso le decisioni della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - previsto dagli artt. 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195 e 60 del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 - trova la sua disciplina, per quanto riguarda le forme, i termini e le condizioni di ammissibilità, nella legge processuale civile (artt. 360e segg. proc. civ.); pertanto, il ricorso per cassazione avverso le decisioni predette (il quale va notificato al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Procuratore Generale della S.C.) deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non essendo idoneo ad introdurre il giudizio l'impulso processuale della sola parte, priva dello "ius postulandi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)