Sez. U, Sentenza n. 1339 del 09/02/1998 (Rv. 512418 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso del Min. di Grazia e Giustizia avverso il provvedimento del C.S.M. - Termini di impugnazione ex art. 60 d.P.R. 916 del 1958 - Decorrenza - Dalla data della comunicazione della decisione e non della sua notificazione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
La norma di cui all'art. 60 del d.P.R. 916 del 1958, nel disporre che il ricorso avverso le decisioni della sezione disciplinare del C.S.M. va proposta dal competente Ministro, dal procuratore Generale presso la Corte di Cassazione o dall'incolpato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, si pone in rapporto di specialità rispetto a quella, di carattere generale, contenuta nell'art. 11 del R.D. 1611 del 1933, secondo la quale le sentenze devono essere notificate presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che le ha pronunciate, con la conseguenza che i termini per l'impugnazione delle suddette decisioni decorrono dal momento della loro comunicazione non già da quello della relativa notifica.
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)